Decreto
del Presidente della Repubblica Il luglio 1981 n. 735,
concernente l'approvazione del nuovo Statuto dell'Unione
nazionale ufficiali in congedo d'Italia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO il r. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito
nella legge 12 febbraio 1928, n. 261, sulla costituzione
dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (U.N.U.C.I.);
VISTA la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento
dell'U.N.U.C.I;
VISTO il r. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1697,
convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2137, concernente
modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242;
VISTO l'articolo 5 del r. decreto-legge 2 agosto 1943,
n. 704, che ha sottoposto l'U.N.U.C.I. alla vigilanza
dei Ministero della guerra;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre
1949, n. 820, coi quale è stato approvato il vigente
statuto dell'U.N.U.C.I.;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 24
aprile successivo, concernente "Dichiarazione di
non assoggettabilità alla procedura di cui al sesto
comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dell'Unione nazionale
ufficiali in congedo d'Italia";
VISTO il nuovo statuto deliberato dal Consiglio nazionale
dell'U.N.U.C.I. nella riunione del 23 giugno 1979;
CONSIDERATO che il predetto nuovo statuto risulta ispirato
all'esperienza acquisita dall'U.N.U.C.I. nell'arco dell'ultimo
trentennio e adeguato alla mutata realtà sociale;
UDITO il parere del Consiglio di Stato; sulla proposta
del Ministro della Difesa;
DECRETA:
E' approvato l'unito nuovo statuto dell'Unione nazionale
ufficiali in congedo d'Italia composto di 41 articoli,
visto e sottoscritto, d'ordine del Presidente della Repubblica,
dal Ministro della Difesa.
Il presente decreto, riunito dei sigillo dello Stato,
sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1 luglio 1981
PERTINI
LAGORIO
Disposizioni
generali
Art.
1
L'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (U.N.U.C.I.),
con sede centrale in Roma, è l'associazione degli
ufficiali che hanno appartenuto, con qualsiasi grado, alle
Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato Italiano e che
intendono mantenersi uniti per meglio servire lo Stato in
ogni tempo nonché per concorrere agli scopi che esso
persegue nel campo della loro preparazione professionale.
Art.
2
L 'U.N.U.C.I., ispirandosi alle tradizioni militari italiane,
provvede in special modo:
a) a tutelare il prestigio degli ufficiali in congedo, a
mantenere alto
il morale e vivo l'attaccamento alle Forze Armate e al Corpi
di appartenenza;
b) ad aggiornare la preparazione professionale degli iscritti,
curandone la cultura, l'addestramento e l'attività
fisica e sportiva;
c) a rendere sempre più saldi i vincoli fra gli ufficiali
in congedo e quelli in servizio di tutte le Forze Armate
e dei Corpi Armati dello Stato;
d) a rappresentare ai competenti organi gli interessi degli
!scritti;
e) a concorrere a richieste di collaborazione in materia
di rappresentanza militare degli ufficiali delle categorie
in congedo nel quadro della legge 11 . luglio 1978, n. 382.
Art.
3
L'U.N.U.C.I. è apolitica ed accoglie gli ufficiali
in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica,
dei Corpi Armati dello Stato, della Croce Rossa Italiana
e del Sovrano Militare Ordine di Malta, di qualsiasi grado
e in qualsiasi posizione, nonché i cappellani militari
appartenenti al ruolo ausiliario ed a quello della riserva.
Art.
4
L'U.N.U.C.I. provvede allo svolgimento delle attività
istituzionali con:
a) il contributo di cui all'articolo 3, lettera a), del
r. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352
b) l'importo delle tessere di riconoscimento e delle relative
quote annuali di convalidazione;
c) il reddito del proprio patrimonio;
d) le quote volontarie che gli iscritti desiderino versare
per l'incremento
delle attività istituzionali dell'U.N.U.C.I.;
e) le entrate straordinarie di qualsiasi genere;
f) i lasciti, le elargizioni e le donazioni di enti ed.
i privati.
Iscrizione
all'U.N.U.C.I.
Art.
5
L'iscrizione all'U.N.U.C.I. degli ufficiali in congedo è
volontaria e: a) gratuita, per gli ufficiali che cessano
dal servizio permanente e per quelli di complemento al termine
del servizio di prima nomina
o di trattenimento. La consegna della relativa tessera,
valida solo per l'anno solare cui si riferisce, è
effettuata per il tramite dei reparti militari che hanno
in forza gli ufficiali all'atto del congelamento,
b) a pagamento, dal primo gennaio dell'anno successivo a
quello dell'iscrizione gratuita, per gli ufficiali che la
rinnovano e per quelli che, dopo un'interruzione, ripristinano
l'iscrizione, mediante il versamento della quota annuale
di convalidazione della tessera, presso la sezione U.N.U.C.I.
di appartenenza.
Agli ufficiali in congedo, decorati dell'Ordine Militare
d'Italia o della medaglia d'oro al V.M., oppure grandi invalidi
di guerra, ovvero agli iscritti che si rendono benemeriti
dell'Ente può essere concessa la tessera U.N.U.C.I.
ad honorem. le relative proposte di concessione, motivate
e presentate dal Presidente Nazionale o dai Delegati Regionali,
devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio
Nazionale.
Art.
6
L'iscrizione all'U.N.U.C.I. comporta l'osservanza devo Statuto,
non- ché delle norme regolamentari e delle deliberazioni
del Consiglio Nazionale.
la tessera U.N.U.C.I. è equipollente alla carta di
identìt2i sotto le condizioni di cui all'art. 293
- 20 comma - dei regolamenti approvati con r. decreto 6
maggio 1940, n. 635, e, pertanto, costituisce documento
di riconoscimento valido nel territorio nazionale.
Art.
7
L'iscritto che commetta azioni riprovevoli in contrasto
con le finalità dell'U.N.U.C.I. può, con deliberazione
del Collegio Nazionale dei Probiviri, al quale il Presidente
Nazionale devolve il caso, essere ammonito o sospeso e,
in casi di particolare gravità, espulso dall'Unione.
Art. 8
L'iscritto che incorra nella perdita del grado cessa di
appartenere all'U.N.U.C.I.; quello che incorre nella sospensione
dalle funzioni del grado è sospeso dall'appartenenza
all'U.N.U.C.I.
La Presidenza nazionale U.N.U.C.I. è tenuta a segnalare
al Ministero della Difesa gli iscritti sottoposti a procedimento
disciplinare o penale per motivi che possono ledere la loro
onorabilità.
Organizzazione
Art.
9
L'U.N.U.C.I. esplica le sue funzioni per mezzo di organi
centrali e periferici.
Sono organi centrali:
a) il Presidente Nazionale;
b) l'Ufficio di Presidenza,
c) il Consiglio Nazionale,
d) il Collegio Nazionale dei Probiviri;
e) il Comitato Centrale di Amministrazione
f) il Collegio dei Sindaci; 93 il Segretario Generale;
g) il Direttore dei Servizi Amministrativi.
Sono
organi periferici: a) la Sezione e il Nucleo; b) il Delegato
Regionale.
Organi
centrali
Art.
10
Il Presidente Nazionale rappresenta l'U.N.U.C.I. a tutti
gli effetti morali e giuridici, ne anima, dirige e controlla
le attività.
E' nominato con decreto del Ministro della Difesa ed è
scelto fra gli ufficiali in congedo dell'Esercito della
Marina e dell'Aeronautica iscritti all'U.N.U.C.I. che, per
prestigio morale, intellettuale e culturale, godono di generale
estimazione.
Il
Presidente Nazionale:
- convoca e presiede ]'Ufficio di Presidenza, il Comitato
Centrale di Amministrazione e il Consiglio Nazionale;
- designa al Ministro della Difesa, per la nomina, tre Vice
Presidenti secondo le norme dell'art. 11;
- nomina il Segretario Generale e il Direttore dei Servizi
Amministrativi,
- cura l'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio
Nazionale e dal Comitato Centrale di Amministrazione in
materia di gestione amminístrativo-contabile; nei
casi d'urgenza ha facoltà di adottare provvedimenti
di competenza del Comitato Centrale di Amministrazione,
con eccezione di quelli in materia di predisposizione dei
bilanci e regolamentare, sottoponendo i provvedimenti medesimi
a ratifica della stesso Comitato Centrale di Amministrazione
nell'adunanza successiva;
- ha facoltà di delegare ai Vice Presidenti lo svolgimento
di sue attribuzioni;
- propone al Consiglio Nazionale la nomina dei membri del
Collegio Nazionale dei Probiviri;
- propone al Consiglio Nazionale la nomina, quali Consiglieri
Onorari, di persone estranee all'U.N.U.C.I. che abbiano
acquisito benemerenze verso di essa:
- nomina commissioni per lo studio di speciali argomenti;
- esercita le altre funzioni demandategli dal presente Statuto;
- dura in carica cinque anni e può essere confermato;
- deve risiedere in Roma o fissarvi la sua residenza entro
trenta giorni dall'assunzione della carica.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente Nazionale
viene sostituito, con le stesse attribuzioni e facoltà,
dal Vice Presi- dente più elevato in grado o più
anziano.
Art.
11
I Vice Presidenti sono scelti fra gli ufficiali iscritti
all'U.N.U.C.I. appartenenti rispettivamente all'Esercito,
alla Marina e all'Aeronautica, dovendo essere rappresentate
nell'Ufficio di Presidenza le tre Forze Armate.
I Vice Presidenti durano in carica cinque anni e possono
essere confermati; devono risiedere in Roma o fissarvi la
loro residenza entro trenta giorni dalla nomina.
Esercitano le attribuzioni loro delegate dal Presidente
Nazionale e. assolvono funzioni di collegamento con le rispettive
Forze Armate ai fini culturali e addestrativi affidati all'U.N.U.C.I..
Art. 12
L'Ufficio di Presidenza:
a) è composto dal Presidente Nazionale, dai Vice
Presidenti e dal Segretario Generale;
b) coadiuva il Presidente Nazionale nell’esplicazione
del suo mandato;
c) funziona da Comitato Esecutivo per le attribuzioni che
ad esso, vengono delegate dal Consiglio Nazionale o dal
Comitato Centrale di Amministrazione ed è organo
esecutivo dei deliberati degli organi stessi;
d) si raduna collegialmente su convocazione del Presidente
Nazionale o su richiesta di almeno due membri.
le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti, in caso
di parità, prevale il voto del Presidente. Se trattasi
di questioni giuridico- amministrativo, possono essere sentiti
il Direttore di Servizi Amministrativi, i Capi Servizio
e i Presidenti di eventuali Commissioni.
Art.
13
Il Segretario Generale coadiuva il Presidente Nazionale
nell'esplicazione della qua attività per la coordinazione
degli Uffici della Presidenza e sovrintende all'impiego
del personale della sede centrale. Può essere autorizzato
a firmare la corrispondenza di ordinaria amministrazione.
Art.
14
Il Direttore dei Servizi Amministrativi coadiuva il Presidente
Nazionale nella gestione amministrativo-contabile dell'Unione.
Art.
15
Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberante
dell'U.N.U.C.I. ed è composto dal Presidente Nazionale,
dal tre Vice Presidenti e dai Delegati Regionali.
Esso si riunisce a Roma, presso la sede centrale, almeno
due volte l'anno o quando il Presidente Nazionale ritenga
opportuno convocarlo o su richiesta di un terzo dei suoi
membri.
La convocazione del Consiglio Nazionale, indicante l'ordine
del giorno, dovrà essere spedita agli interessati
almeno venti giorni prima della data fissata per le riunioni.
La riunione è valida con l'intervento di almeno i
due terzi dei componenti il Consiglio.
Alle adunanze del Consiglio Nazionale assistono, senza diritto
a voto, i Consiglieri Onorari, i membri del Comitato Centrale
di Amministrazione di cui alle lettere b) e e) del successivo
art. 17, i Sindaci, il Segretario Generale e il Direttore
dei Servizi Amministrativi.
Il Consiglio Nazionale:
a) stabilisce l'indirizzo generale delle attività
dell'U.N.U.C.I.-,
b) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) delibera sui provvedimenti di carattere straordinario
e su quelli che comunque influiscono sull'indirizzo dell’U.N.U.C.I.;
d) propone eventuali modificazioni allo Statuto e delibera
in merito alle varianti al Regolamento interno, salvo le
diverse competenze previste da leggi e regolamenti;
e) stabilisce l'ammontare della quota di convalidazione
annuale della tessera di riconoscimento dell'U.N.U.C.I.:
f) delibera la nomina dei Consiglieri Onorari di cui al
precedente art. lo;
9) delibera la nomina, su proposta del Presidente Nazionale,
dei membri dei Collegio Nazionale dei Probiviri.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza;
in caso di parità, prevale il voto del Presidente
Nazionale.
Le funzioni di Segretario del Consiglio Nazionale sono svolte
dal Segretario Generale o, in sua assenza, da un ufficiale
della Presidenza Nazionale designato dal Presidente.
Art.
16
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è costituito
da un presidente, due membri effettivi e due supplenti iscritti
all'U.N.U.C.I., appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi
Armati dello Stato e residenti in Roma.
I componenti il Collegio vengono nominati dal Presidente
Nazionale, previa delibera del Consiglio Nazionale su proposta
dello stesso Presidente, e durano in carica cinque anni.
L'appartenenza al Collegio Nazionale dei Probiviri è
incompatibile con qualunque altra carica nell'Unione.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri si riunisce su richiesta
del Presidente Nazionale per esprimere parere su questioni
di carattere disciplinare o su vertenza che possono insorgere
tra gli iscritti in quanto tali o tra questi e gli organi
centrali e periferici dell'U.N.U.C.I., indipendentemente
da ogni altra azione prevista e consentita agli interessati
a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Art.
17
Il Comitato Centrale di Amministrazione è costituito:
a) dal Presidente Nazionale e dai Vice Presidenti;
b) da tre membri nominati dal Presidente Nazionale, previo
parere del Consiglio Nazionale, tra gli iscritti particolarmente
esperti nelle discipline giuridico-amministrative: uno di
detti membri è scelto fra tre nominativi designati
dai Delegati Regionali;
c) da due rappresentanti nominati rispettivamente dai Ministeri
della Difesa e del Tesoro.
I membri di cui alle precedenti lettere b) e c) durano in
carica cinque anni e possono essere confermati.
Se nel corso del quinquennio ciascuno dei componenti viene
comunque a cessare dalla carica, si provvede alla sua sostituzione.
Il nuovo nominato resta in carica per il tempo nel quale
sarebbe rimasto il titolare sostituito.
Il Segretario Generale e il Direttore dei Servizi Amministrativi
assistono, quali consulenti, alle sedute del Comitato Centrale.
Il Comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno, quando
il Presidente Nazionale ritenga opportuno convocarlo o quando
ne richiedono la convocazione almeno quattro membri.
L'adunanza è valida quando è la maggioranza
dei componenti il Comitato.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in. caso
di parità, prevale il voto del Presidente.
Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate a un
iscritto all'U.N.U.C.I., designato dal Presidente.
Art.
18
Il Comitato Centrale di Amministrazione è l'organo
di ordinaria gestione dell'U.N.U.C.I.. In particolare, in
aderenza agli indirizzi gene- rai fissati dal Consiglio
Nazionale:
a)
sovrintende all'andamento generale delI'U.N.U.C.I.;
h) predispone la formazione del bilancio preventivo e del
conto consuntivo dell'U.N.U.C.I.;
e) propone al Consiglio Nazionale l'ammontare della quota
annuale di iscrizione di convalidazione della tessera di
riconoscimento;
d) delibera su tutti gli altri argomenti che il Presidente
ritiene di sottoporre al suo esame;
e) decide sul provvedimento di propria competenza adottati
nei casi d'urgenza dal Presidente Nazionale, ai sensi dell'art.
10;
f) assolve gli altri compiti conferitigli dal presente Statuto.
Art.
19
Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi
e due supplenti nominati dal Ministro della Difesa.
Un membro effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro
del Tesoro.
I membri durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Procedono al controllo amministrativo-contabile della gestione
U.N.U.C.I. e al termine di ogni esercizio finanziario presentano
al Consiglio Nazionale una relazione sul conto consuntivo
dell'esercizio scaduto.
Organi periferici
Art.
20
Elemento fondamentale dell'organizzazione periferica è
la Sezione U.N.U.C.I. che si costituisce quando il numero
degli iscritti non è inferiore a cento. Se concorrono
particolari circostanze, il Presidente Nazionale, su proposta
<:lei Delegato Regionale, sentito il Comitato Centrale
di Amministrazione può costituire sezioni aventi
un numero inferiore di iscritti. Nei capoluoghi di provincia
è sempre costituita la Sezione U.N.U.C.I., qualunque
sia il numero degli iscritti.
Il Presidente di sezione è eletto, con le modalità
stabilite dal Regolamento di cui al successivo art. 40 degli
iscritti alla sezione e ai Nuclei ad essa collegati con
scelta tra gli iscritti medesimi della Sezione e dei Nuclei
ed assume la rappresentanza della Sezione e dei Nuclei a
tutti gli effetti. la sua elezione deve essere comunicata
alla Presidenza Nazionale, dura in carica cinque anni e
può essere rieletto.
In aderenza alle direttive impartite dalla Presidenza Nazionale,
pro- muove ed organizza l'attività culturale, addestrativa
e sportiva della Sezione ed attua ogni altra iniziativa
suggerita dalle particolari situazioni locali, specialmente
per quanto si riferisce alla coesione degli iscritti.
Il Presidente di Sezione designa un Vice Presidente, da
scegliersi fra gli iscritti, che la sostituiscono in caso
di impedimento o di assenza. Il nominativo del Vice Presidente
deve essere comunicato alla Presidenza Nazionale.
Quando l'impedimento o l'assenza del Presidente si prolunghino
oltre il 900 giorno, egli decade dalla carica e si procede
a nuova elezione.
Art.
21
Presso la Sezione è istituito un Consiglio di Sezione
che, in armonia con le norme di carattere generale che regolano
l'U.N.U.C.I., assiste il Presidente della Sezione nell'esplicazione
delle sue attività.
Il Consiglio di Sezione è composto dal Presidente
della Sezione, che lo presiede, dal Vice Presidente e da
un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore
a sette, scelti dal Presidente di Sezione fra gli iscritti
che, per la loro particolare esperienza nelle discipline
giuridico-amministrative ovvero nei campo delle attività
di addestramento, sportive, culturali, ricreative, di proselitismo,
assicurino un costante ed efficace impegno in favore degli
associati i cui interessi debbono anche essere rappresentati
alla Presidenza Nazionale nel quadro delle attività
considerate nell'articolo 2 del presente Statuto.
I membri del Consiglio di Sezione durano in carica cinque
anni, ma possono cessare anticipatamente dalla carica per
decisione motivata dal Presidente della Sezione oppure a
domanda.
Se nel corso del quinquennio ciascuno dei componenti il
Consiglio viene comunque a cessare dalla carica, si !provvede
alla sua sostituzione e in tal caso il sostituto resta in
carica per il tempo nel quale sarebbe rimasto il Consigliere
sostituito.
Le deliberazioni del Consiglio di Sezione vengono prese
a maggioranza dei voti; in caso di parità, prevale
il voto del Presidente.
Art.
22
Qualora un Presidente di Sezione non si uniformi, nonostante
richiamo, alle norme del presento Statuto e alle direttive
del Presidente Nazionale, quest'ultimo ha facoltà
di sottoporre il caso all'Ufficio di Presidenza Nazionale
per l'eventuale sostituzione e la nomina, da parte del Presidente
Nazionale, di un Commissario Straordinario, da scegliersi
fra gli iscritti della Sezione. Commissario rimane in carica
fino all'insediamento dei nuovo Presidente, la cui elezione
deve avvenire entro sei mesi dall'avvenuta sostituzione
del predecessore.
Se una Sezione non è in grado di funzionare, l'Ufficio
di Presidenza Nazionale ha facoltà di scioglierla
e di trasformarla in Nucleo, stabilendo nello stesso tempo
la Sezione della quale il Nucleo stesso e gli altri eventualmente
ad essa collegati dovranno far parte.
Art.
23
Quando il numero degli iscritti non raggiunge le cento unità,
ma supera le dieci, si costituisce il Nucleo U.N.U.C.I.,
al quale è preposto un Capo Nucleo, nominato dal
Presidente della Sezione competente per territorio dal quale
dipende a tutti gli effetti. la nomina deve essere comunicata
al Delegato Regionale e alla Presidenza Nazionale.
Art.
24
L'ufficiale in congedo residente in località dove
non esistono Sezioni o Nuclei può inscriversi a una
Sezione o a un Nucleo di sua scelta.
Art.
25
Per ciascuna delle regioni indicate nell'art. 131 della
Costituzione della Repubblica Italiana e successive modificazioni,
viene istituito un Delegato Regionale.
Ai fini della più economica e funzionale organizzazione
periferica dell'U.N.U.C.I., il Presidente Nazionale, sentito
il Consiglio Nazionale, può costituire circoscrizioni
U.N.U.C.I. comprendenti più regioni limitrofe.
Il Delegato Regionale è uno dei Presidenti di Sezione
della Circoscrizione Regionale U.N.U.C.I.; alla sua elezione
concorrono tutti i Presidenti delle Sezioni della Circoscrizione
stessa.
Egli rappresenta, nel Consiglio Nazionale, la Circoscrizione
U.N.U.C.I. che lo ha eletto ed è il rappresentante
del Presidente Nazionale nella Circoscrizione stessa.
La sede dei Delegato Regionale coincide con la sede della
Sezione di cui è il Presidente.
Il Delegato Regionale:
- indirizza e coordina, in conformità alle direttive
impartite dal Presi-
dente Nazionale, l'attività culturale, addestrativa,
sportiva e amministrativa delle Sezioni della propria circoscrizione,
favorendone i reciproci legami;
- organizza manifestazioni comuni fra le sezioni della Circoscrizione
e, d'accordo con i competenti Delegati Regionali, anche
fra più Circoscrizioni;
- riceve e riepiloga le istanze delle Sezioni relativamente
a quanto previsto dall'art. 2 del presente Statuto e le
trasmette alla Presidenza Nazionale, corredandole di parere.
Art.
26
Gli organi periferici non possono pubblicare periodici o
numeri unici senza autorizzazione della Presidenza Nazionale.
Disposizioni
comuni agli organi centrali e periferici
Art.
27
Per la partecipazione di organi U.N.U.C.I. a pubbliche manifestazioni
si osservano le disposizioni emanate dal Comandi di Presidio
Militare.
Art.
28
Tutte le cariche sono gratuite.
Al Presidente Nazionale, ai Vice Presidenti Nazionali, ai
componenti il Comitato Centrale di Amministrazione, ai Sindaci
e ai Presidenti di Sezione, per gli oneri economici connessi
con lo svolgimento della propria attività, può
essere attribuito un rimborso spese, non costituisce emolumento,
nella misura stabilita dal Presidente Nazionale, sentito
il Comitato Centrale di Amministrazione.
Analogo rimborso spese può essere corrisposto ai
componenti di eventuali commissioni nominate dal Presidente
Nazionale, che ne stabilisce l'entità, sentito i,1
Comitato Centrale di Amministrazione.
Il rimborso spese di cui al comma precedente non è
cumulabile con quello previsto dal 2" comma del presente
articolo.
Art.
29
Per l'assolvimento dei loro compiti, gli organi centrali
e periferici dell'U.N.U.C.I. possono avvalersi dell'opera
di coadiutori - ufficiali iscritti e sottufficiali in congedo
- che offrono spontaneamente la loro collaborazione.
Ai coadiutori può essere concesso un rimborso spese,
non costituente emolumento, stabilito dal Presidente Nazionale,
sentito il Comitato Centrale di Amministrazione.
Alla nomina dei coadiutori delle Sezioni U.N.U.C.I. provvedono
i Presidenti delle Sezioni, segnalandone i nominativi alla
Presidenza Nazionale e al Delegato Ragionale.
Il numero dei coadiutori per ciascuna sezione viene stabilito,
all'inizio di ogni anno, dalla Presidenza Nazionale in base
al numero degli iscritti alla Sezione stessa alla data del
31 dicembre dell'anno prece- dente.
Disposizioni amministrative e contabili
Art.
30
L'anno finanziario dell’U.N.U.C.I. ha inizio il 1
e termina il 31 dicembre.
Art.
31
Il bilancio di previsione e il conto consuntivo economico-patrimoniale
e finanziario, predisposti dal Comitato Centrale di Amministrazione,
giusta le norme di legge in vigore, debbono essere sottoposti
all'approvazione de1 Consiglio Nazionale, rispettivamente
entro il 31 ottobre di ogni anno ed entro il 30 aprile dell'anno
successivo.
Entrambi i documenti, nonché gli atti di straordinaria
amministrazione e le delibere concernenti i rimborsi spese,
debbono essere tra- smessi, entro dieci giorni dall'approvazione,
al Ministero della Difesa, al Ministero del Tesoro e alla
Corte dei Conti, per i controlli di competenza, secondo
le leggi in vigore.
Art.
32
La Presidenza Nazionale assegna annualmente alla Sezione
le somme necessarie per l'attività propria e dei
Nuclei ad essa collegati.
La Sezione è tenuta a dare il rendiconto di gestione
alla Presidenza Nazionale durante l'anno, con la periodicità
stabilita dal regolamento interno.
Art.
33
La gestione del rimborso spese di cui all'art. 29 per i
coadiutori degli organi periferici è affidata al
Delegato Regionale.
Art.
34
Le eventuali quote volontarie offerte dagli iscritti a honorem.
o dagli altri iscritti in aggiunta alla quota annuale di
convalidazione della tessera vengono versate dalle Sezioni
alla Presidenza Nazionale.
Art.
35
Il patrimonio dell'U.N.U.C.I.. è costituito dai proventi
di cui all'art. 4 del presente Statuto, dagli eventuali
avanzi di gestione che possono essere destinati ad incrementi
del patrimonio e dagli altri beni comunque acquisiti.
Art.
36
La quota annuale di convalidazione della tessera viene,
di massima, versata da ogni iscritto direttamente presso
la sede della Sezione di appartenenza o attraverso versamenti
sui c/c della Sezione stessa.
Organi
costituiti all'esterno
Art.
37
Previo intese della Presidenza Nazionale con le competenti
Autorità, possono essere costituite all'estero Sezioni
U.N.U.C.I. fra gli ufficiali in congedo ivi residenti.
Il Presidente della Sezione U.N.U.C.I. è eletto dagli
iscritti alla Sezione.
Le Sezioni all'estero hanno amministrazione autonoma e debbono
essere autosufficienti: a tale scopo compilano un proprio
bilancio. La quota di convalidazione annuale della tessera
U.N.U.C.I. è stabilita da ciascun Presidente di Sezione
in base al valore della moneta e alle condizioni locali.
La tessera U.N.U.C.I., valida solo per i1 territorio italiano,
è rilasciata dalla Presidenza Nazionale e deve essere
convalidata dell'Autorità Consolare.
Adesione ad organizzazioni internazionali
Art.
38
L'U.N.U.C.I. può aderire in condizioni di parità
e previa decisione del Ministero della Difesa, sentito il
Ministero degli Affari Esteri, ad organizzazioni internazionali
fra gli ufficiali in congedo, di cui faccia- no parte Enti
similari appartenenti a Stati con i quali intercorrono normali
rapporti diplomatici.
Rivista
"Unuci"
Art.
39
La Presidenza nazionale pubblica la rivista "Unuci",
che viene inviata gratuitamente a tutti gli iscritti.
La rivista può essere inviata altresì alle
vedove e ai figli di ufficiali già iscritti che ne
facciano richiesta e che versino una quota uguale a quella
stabilita per l'iscritto a pagamento.
Il direttore della rivista è nominato dal Presidente
Nazionale, sentito l'Ufficio di Presidenza.
Disposizioni
finali
Art.
40
Nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente
Statuto dovrà essere emanato il Regolamento interno
di attuazione, che sarà predisposto dall'Ufficio
di Presidenza Nazionale, approvato dal Consiglio Nazionale
ed emanato dal Presidente Nazionale dell'U.N.U.C.I..
Art.
41
Il presente Statuto sostituisce quello approvato con decreto
del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1949,
n. 820.
VISTO
d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della Difesa
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